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Legislazione

COSA PREVEDONO LE LEGGI

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Attualmente in Italia esistono obblighi solo per i luoghi di lavoro introdotti dal decreto legislativo 241/2000 che ha modificato il Dlgs 230/95.


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ADEMPIMENTI PER LA ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO
art. 10 bis, 1°, lett a) e b) e 10 Ter, Capo III bis del Dlgs 241/2000

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Entro 24 mesi dall'inizio attivita (o 18 mesi dalla pubblicazione) si esegue una campagna di misure (da parte di organismo riconosciuto) con relazione finale

Posto il Livello di azione a 500 Bq/mc:

A) Se la misura e' inferiore all' 80% del livello di azione (i.e. 400 Bq/mc) l'obbligo e' risolto e bisognera' ripetere la misura solo se variano le condizioni di lavoro.

B) Se la misura e' tra l'80% ed il 100% del livello di azione (i.e. 400 - 500 Bq/mc) l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.

C) Se la misura supera il livello di azione (i.e. > 500 Bq/mc) si dovra':
1) Spedire agli Organi di controllo la relazione di misura
2) INcaricare un Esperto Qualificato per la valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori
3) Verifica della dose efficae

D) Se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.

E) Se la dose efficace e' superiore o uguale a 3mSv/anno si dovra':
1) L'Esperto qualificato fa la valutazione del rischio
2) L'esercente predispone le azioni di rimedio e al termine ripete la misura.
Se anche la nuova misura fornisce valori superiori a 3 mSv/anno L'esercente incarica:
1) Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica
2) Medico per la sorveglianza medica dei lavoratori
3) Predispone ulteriori azioni di rimedio e ripete la misura
Se la dose efficace e' inferiore a 3mSv/anno l'obbligo si risolve con la ripetizione della misura annualmente.

Queste informazioni sono riassunte nello schema seguente:



 


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